08/03/2026
da Il Manifesto
Intervista Parla l’avvocata Carla Quinto, dell’associazione Be Free: «Il provvedimento riscritto da Bongiorno lascia troppi margini di dubbio. Mentre la Commissione libertà civili dell’Eurocamera ha appena chiesto all’Italia di allinearsi alla Convenzione di Istanbul»
L’ha letto e l’ha studiato, il testo del ddl Stupri voluto dalla Lega per capovolgere la prima versione, approvata all’unanimità dalla Camera a novembre. Carla Quinto, responsabile dell’ufficio legale di Be free, un’organizzazione antiviolenza che agisce nel centro Italia, non è quindi tra coloro che la senatrice leghista Giulia Bongiorno accusa di parlare «senza aver letto i documenti». E ripete, come molte altre e altri in questi mesi, che «di fatto sostituire la locuzione “consenso libero e attuale” con la parola “dissenso” vuol dire far ricadere sulla vittima del reato l’obbligo di dimostrare la propria contrarietà all’atto sessuale».
La relatrice del provvedimento che riscrive l’articolo 609 c.p., l’avvocata Bongiorno, sostiene però che il reato viene punito anche in caso di freezing, ossia quando la paura blocca la vittima e le impedisce di esprimere il proprio dissenso. Perché non basta?
Al secondo comma del riformulato articolo del codice penale è scritto che «l’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando dell’impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso». La dicitura «nelle circostanze del caso concreto» rende ambivalente il freezing lasciando troppi margini di dubbio: vuol dire che il giudice sarà tenuto a porre alla vittima domande nocive sul perché si è bloccata e non è riuscita a dire no. Invece già la giurisprudenza attuale considera quel silenzio, quel rimanere ferma, un elemento di dubbio che obbligava l’imputato ad astenersi da quel rapporto, senza bisogno di approfondimenti nocivi per la vittima.
Consenso o dissenso, in ogni caso in sede processuale non è sempre la vittima a subire una radiografia dei suoi costumi?
È vero, nei processi per stupro la prova principale sono le dichiarazioni della vittima del reato, che è tenuta attraverso la sua testimonianza a riferire quanto subito in modo dettagliato e preciso e a sottoporsi all’esame incrociato delle parti. Però sempre con il limite di evitare le domande nocive che un tribunale adeguatamente formato non farà mai. Se invece passa questa norma, il giudice deve verificare se la vittima ha manifestato chiaramente il suo dissenso e soprattutto deve verificare la situazione e le «circostanze del caso concreto». Termini estremamente ambivalenti obbligheranno il giudice a dover fare quel tipo di domande dannose che oggi perlopiù sono bandite perché una ampia evoluzione giurisprudenziale ha introdotto nel nostro sistema un modello consensuale sulla base delle convenzioni internazionali. Fermo restando che grava sempre sul pubblico ministero l’onere probatorio.
Perché attualmente solo una piccola minoranza di donne che hanno subito violenza denuncia?
La difficoltà di emersione delle situazioni di violenza ha tantissime variabili, una delle quali è la prossimità con l’autore del reato. Molte violenze sessuali avvengono addirittura in ambito familiare. Se poi si aggiunge che la donna patisce ancora un deficit di credibilità per il permanere di una serie di stereotipi e pregiudizi di genere, la paura di non essere creduta e di subire una vittimizzazione secondaria ha il sopravvento.
Crede anche lei, come alcune giuriste, che la legge sul femminicidio, approvata in modo bipartisan, abbia comunque prodotto nuove categorie giuridiche di pensiero?
Alle volte le norme recepiscono dei cambiamenti sociali, altre volte – come nel caso del femminicidio – la norma aiuta a determinare un cambiamento sociale. Ecco perché credo sia stato importante introdurre il reato. Però la norma a mio giudizio è stata costruita male perché vi si introducono dei termini come odio e discriminazione che sono ancora di difficile interpretazione per l’operatore del diritto poco formato.
E invece nella formulazione approvata dalla Camera e ispirata alla Convenzione di Istanbul, il ddl Stupri riuscirebbe ad imprimere un cambiamento giuridico prima e poi sociale?
Assolutamente sì. Il concetto di «consenso libero e attuale» non solo forma gli operatori giudiziari ma soprattutto promuove nella cultura sociale una maggiore consapevolezza del rispetto dei confini personali. Pochi giorni fa la Commissione libertà civili dell’Eurocamera ha esortato tutti gli Stati membri che, come l’Italia, hanno ancora definizioni di violenza sessuale fondate sul modello coercitivo, ad allineare le loro leggi agli standard internazionali.

