06/06/2026
da Il Manifesto
Reato di blocco stradale. La pm di Torino Pazé chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale
Ad aver evidenziato profili di incostituzionalità sono stati giuristi, avvocati e associazioni. Ora a chiedere il parere alla Corte Costituzionale è la procura di Torino. Il contendere è il decreto sicurezza dell’aprile 2025, quello che ha introdotto, tra gli altri, il reato di blocco stradale di cui sono state accusate diciotto persone che hanno preso parte a una manifestazione del 17 maggio dello scorso anno in solidarietà con la Palestina, un corteo finito poi sulla tangenziale torinese. La pubblico ministero Elisa Pazé prima dell’emissione dei decreti penali di condanna, con molta probabilità sanzioni pecuniarie, ha chiesto che sia valutata la legittimità costituzionale della norma. Adesso la palla passa al giudice delle indagini preliminari che, qualora valutasse fondata la questione, girerà il tutto alla Consulta, chiamata a decidere se i principi della Costituzione siano stati rispettati o meno.
I TEMI SOLLEVATI nella memoria di otto pagine depositata dalla magistrata sono più d’uno. Il principale riguarda la natura stessa della libertà di manifestazione e riunione e il diritto allo sciopero, messi in pericolo dalla norma voluta dal governo Meloni. L’incriminazione del blocco stradale attuato con il corpo lede questi diritti perché, si legge nel testo di Pazé, «la possibilità che si creino rallentamenti o addirittura blocchi del traffico è connaturata alle manifestazioni», sia che si svolgano in maniera statica, sia dinamica; «fa parte della fisiologia dei cortei l’arresto periodico in certi punti del percorso per consentire al gruppo di non disperdersi e scandire slogan rivolti a sensibilizzare passanti». In pratica si sarebbe trasformato un diritto in delitto – con una pena che arriva fino a due anni di reclusione, entità che potrebbe essere «sproporzionata», secondo la pm – facendo valere di più il diritto alla libera circolazione.
A suo tempo il governo Meloni per la fretta di portare a casa il pacchetto repressivo scavalcò con il decreto il parlamento che non trovava la strada dell’approvazione di un disegno di legge. La pm sottolinea l’assenza – in questo caso – dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza tipici del decreto legge, uno dei numerosi aspetti sottolineati anche dal Massimario della Cassazione che nella sua relazione del luglio 2025 aveva bocciato il decreto anche nel merito (non uniformità nei temi trattati e abuso della materia penale con l’introduzione di 22 tra reati e aggravanti).
SE IL GIP ACCOGLIESSE l’istanza non sarebbe del tutto la prima rimessione alla Corte costituzionale di un pezzo del dl sicurezza dell’aprile 2025. Nel dicembre scorso infatti la gip del tribunale di Brindisi ha sollevato la questione di costituzionalità dell’articolo 18 di quel provvedimento che vieta l’importazione, la lavorazione e il commercio, nonché il consumo della cannabis light. La Consulta deve ancora esprimersi. Sull’aspetto più direttamente attinente al tema della repressione del dissenso, invece, c’era stato solo un tentativo di ricorso alla Corte costituzionale del deputato Riccardo Magi, ma il suo conflitto di attribuzione non era stato ritenuto ammissibile dai giudici della leggi. Quel ricorso verteva proprio su uno dei temi ripresi dall’istanza della pm di Torino, cioè la mancanza dei requisiti di urgenza.
«ACCOGLIAMO IN MODO positivo le notizie da Torino, forse finalmente anche dall’altra parte il problema si sta ponendo. Non confidando nell’arco parlamentare, ci affidiamo alla Corte costituzionale», commenta Cristina Mazzoccoli, avvocata di Usb che segue i numerosi procedimenti che riguardano i manifestanti scesi in piazza per Gaza. «Ci sono decine di persone colpite da provvedimenti amministrativi. Volendo, i loro giudici potrebbero sollevare nuove questioni di legittimità. Ci faremo trovare pronti».

