17/07/2026
da Valigia blu
di Francesco Gatti *
Mario Roggero, il gioielliere settantaduenne di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, imputato per l'uccisione di due rapinatori e per il ferimento di un terzo uomo dopo un assalto al suo negozio, sta per entrare in carcere.
La Prima sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione rigettando il ricorso presentato contro la precedente sentenza della Corte di Assise di Appello di Torino. Intorno al caso si è scatenata una polemica furiosa, con politici e opinionisti che parlano di una sentenza “ingiusta” e di sanzione pesante verso un uomo che si è solo difeso e argomentano che si sarebbe dovuta applicare la legittima difesa. Ma i fatti, e la legge, raccontano una storia diversa. La decisione dei giudici piemontesi e dei magistrati è giusta e corretta, e un gran lavoro hanno svolto i difensori dell’imputato, capaci di contenere in misura rilevante, una pena che - si vedrà - Roggero non necessariamente sconterà per intero in carcere.
Cos'è successo
Il caso è tristemente noto: alla fine di aprile 2021 tre rapinatori mascherati, armati di coltello e di una pistola giocattolo, cui era stato occultato il tappo rosso, assaltano la gioielleria di Roggero minacciando lui, la moglie e la figlia. I tre scappano dal retro del negozio e, mentre stavano salendo su un’auto utilitaria (uno era già a bordo, al posto di guida, e due stavano salendo), Roggero li insegue sparando numerosi colpi di pistola: due rapinatori vengono uccisi sul colpo, il terzo resta gravemente ferito. L’intera scena viene ripresa dalle telecamere di servizio e da quelle della vicina filiale delle Poste Italiane.
Roggero viene processato per duplice omicidio volontario, tentato omicidio e porto illegale di armi (la pistola che usava era regolarmente detenuta, ma non poteva portarla per strada). In primo grado la Corte d'Assise di Asti lo condanna a 17 anni; in appello la pena è scesa a 14 anni e 9 mesi, accogliendo l’appello solo in punto di trattamento sanzionatorio. La sentenza è reperibile qui.
Perché non è legittima difesa
L’istituto della legittima difesa è presente nel nostro ordinamento dalla metà del 1800 ed è attualmente disciplinato dall’art. 52 c.p. del Codice Rocco del 1930. In breve, la legge stabilisce che non è punibile chi commette un reato (anche grave) perché costretto dalla necessità di difendere se stesso o gli altri da un pericolo immediato e ingiusto, a patto che la difesa sia proporzionata all'offesa. Infatti secondo l’articolo di legge,
“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa”.
Anche se questa legge ha subito due importanti modifiche nel 2006 e nel 2019, che ne hanno ampliato i limiti, i suoi requisiti fondamentali non sono cambiati. Se un giudice accerta che si è trattato di vera legittima difesa, l'azione non è più considerata un reato e la persona viene assolta.
C’è davvero bisogno di una riforma della legittima difesa?
Tuttavia, farsi giustizia da soli è un'eccezione che lo Stato concede solo a condizioni severissime. Devono essere presenti, contemporaneamente, tre elementi:
- 1) Il pericolo deve essere attuale: la minaccia deve essere concreta e immediata (sta succedendo in quel preciso istante).
- 2) La reazione deve essere necessaria: non c'era altro modo per salvarsi (ad esempio, non era possibile scappare o barricarsi). La reazione deve essere l'unica strada percorribile.
- 3) Deve esserci proporzione tra offesa e difesa: non si può difendere un bene materiale (come i soldi o un oggetto) uccidendo o ferendo gravemente qualcuno. La proporzione si valuta confrontando il valore dei beni in gioco (es. vita contro vita, o vita contro patrimonio) e i mezzi usati (es. un'arma vera contro una finta).
A ben vedere, nel caso Roggero, come ha correttamente osservato la Corte di Assise di Appello di Torino, mancavano tutti e tre i requisiti della legittima difesa:
- 1) Il pericolo non era attuale. La rapina si era conclusa e i tre rapinatori erano usciti dal negozio e stavano salendo sull’auto per scappare;
- 2) Era ampiamente discutibile la proporzione tra offesa e difesa: come è evidente, i rapinatori stavano rubando dei gioielli (un danno economico), mentre la reazione del gioielliere ha causato la morte di due persone e il ferimento grave di una terza (la vita umana ha un valore giuridico immensamente superiore al denaro). Inoltre, c'è stato uno squilibrio nei mezzi: i rapinatori avevano un coltello e una pistola finta, mentre Roggero ha usato un'arma vera;
- 3) La reazione non era necessaria: se Roggero avesse davvero temuto per l’incolumità sua e dei suoi familiari, avrebbe potuto agevolmente chiudersi dentro il negozio (che aveva porte e vetri blindati) e chiamare le forze dell'ordine, invece di inseguire i ladri in strada per cercare lo scontro.
I video delle telecamere di sorveglianza hanno confermato chiaramente questa dinamica. Per questo motivo, i giudici hanno concluso che non si è trattato di legittima difesa perché mancavano con certezza i requisiti 1 e 3: la rapina era terminata e non c'era più alcun bisogno di sparare per difendersi. La loro decisione è quindi perfettamente in linea con i principi giuridici vigenti nel nostro ordinamento.
Perché non si possono usare le armi come negli Stati Uniti?
Nel dibattito suscitato dal caso, c’è stato chi ha invocato il sistema americano per l’uso delle armi e la difesa personale. Tuttavia, la realtà giuridica italiana è completamente diversa da quella statunitense per due motivi fondamentali: 1) In Italia l’uso legittimo delle armi è un’esclusiva dello Stato ed è consentito solo alle forze dell'ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito) nell'esercizio delle loro funzioni e non indiscriminatamente a tutti i cittadini (che, dunque, non possono decidere autonomamente di usare un'arma per farsi giustizia); 2) Non abbiamo una legge costituzionale come il “Secondo Emendamento” (in vigore dal 1791 quando non esistevano ancora forze di polizia pubbliche in grado di proteggere la popolazione) che tutela “il diritto dei cittadini di detenere e portare armi perché necessario alla sicurezza dello Stato” e consente ai cittadini USA di girare armati (salve alcune disposizioni speciali in certi Stati o Contee).
"Ma era esasperato dopo tante rapine"
Molti sostengono che si sarebbe dovuta comprendere l'esasperazione di Roggero, considerando la grave violenza e le minacce subite da lui e dalla sua famiglia quel giorno. Tuttavia, il nostro Codice Penale è chiarissimo anche su questo punto e non è mai cambiato dal 1930. L'articolo 90 stabilisce infatti che gli stati emotivi o passionali (come la rabbia, la paura, la foga o l'esasperazione) non cancellano e non riducono la responsabilità di un reato. In parole povere: essere sotto shock o infuriati non è una scusa valida per la legge.
L'unico caso in cui una forte emozione potrebbe evitare la condanna è se questa avesse provocato una totale incapacità di intendere e di volere (una temporanea follia, che va dimostrata con rigorose perizie psichiatriche). Ma non è questo il caso di Roggero: la sua azione in quel momento è stata lucida, volontaria e intenzionale.
Perché allora "solo" 14 anni e 9 mesi?
In Italia, la legge stabilisce che la pena minima per l’omicidio volontario (art. 575 c.p.) non è inferiore ai 21 anni di carcere. Mario Roggero, che ha ucciso due persone, ne ha ferita gravemente una terza e portava con sé un'arma abusiva, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi. Questa pena è stata decisa con un processo ordinario; se Roggero avesse optato per il “rito abbreviato” (un processo più rapido che prevede sconti automatici), la condanna sarebbe stata ridotta di un ulteriore terzo. A conti fatti, si tratta di una sanzione relativamente mite se si pensa alla gravità della situazione (due morti e un ferito grave). Questo risultato è stato possibile grazie all'ottimo lavoro dei suoi avvocati difensori e a un approccio garantista dei giudici.
I giudici hanno concesso a Roggero diversi sconti di pena (le cosiddette attenuanti): le attenuanti generiche e l'attenuante della provocazione (perché il tutto è nato dalla rapina subita). Questi sconti gli sono stati concessi nonostante Roggero non abbia mai mostrato un reale pentimento, un elemento che di solito i giudici considerano molto importante quando decidono la gravità della condanna. Inoltre, sono minimi gli aumenti per la somma dei vari reati (il secondo omicidio, il tentato omicidio e il porto abusivo d'arma).
Nelle stesse circostanze, chiunque altro avesse commesso gli stessi identici reati sarebbe stato condannato a 30 anni di carcere. Se Roggero ha ricevuto una pena così ridotta, è solo perché i giudici hanno tenuto conto del contesto eccezionale e drammatico in cui si sono svolti i fatti.
Mario Roggero andrà in carcere? Sarà graziato?
Il gioielliere andrà sicuramente in carcere. Costituendosi spontaneamente, avrà la possibilità di scegliere in quale struttura presentarsi e, di conseguenza, quale Tribunale di Sorveglianza seguirà il suo percorso da detenuto (un po' come fece l’ex amministratore di FS Mauro Moretti, che decise di presentarsi al carcere di Orvieto).
Molti in questo periodo stanno parlando della grazia. Bisogna precisare che la grazia prevede un percorso burocratico molto lungo e complesso, e l'ultima parola spetta unicamente al Presidente della Repubblica. Chi sta ventilando questa strada lo sta facendo più che altro per motivi politici e ideologici. Tanto è vero che in un incontro con il ministro della Giustizia Nordio, il Presidente Mattarella ha ricordato che “la grazia spetta solo al Presidente della Repubblica”, citando al ministro durante il colloquio le parole di Luigi Einaudi: “È dovere del Presidente della Repubblica di evitare si pongano precedenti, grazie ai quali accada o sembri accadere che egli non trasmetta al suo successore immuni da qualsiasi incrinatura le facoltà che la Costituzione gli attribuisce”.
La strada più concreta e probabile per Roggero è un'altra: dopo aver trascorso un primo periodo in cella (circa 4-8 mesi) per le valutazioni dei medici e degli educatori, potrebbero essergli concessi i domiciliari a casa o in una struttura di cura. La legge italiana (l'articolo 47-ter sull’ordinamento penitenziario), infatti, permette a tutti i detenuti che hanno più di 70 anni di scontare la condanna a domicilio. Infine, potrebbero esserci ulteriori sconti di pena, previsti tra i benefici di legge, come la “liberazione anticipata”, che toglie tre mesi di reclusione per ogni anno di pena scontata comportandosi bene.
* Avvocato del Foro di Perugia

