Giustizia. Il governo vara un ddl «propedeutico» ad un Testo unico. Conferenza stampa con sei ministri e nessun dettaglio per sventolare il provvedimento. Ma nella bozza che trapela da Palazzo Chigi la fattispecie è inserita tra le aggravanti. Roccella: con le leggi attuali quasi mai si arriva al carcere a vita per il bilanciamento delle attenuanti
Lo schieramento è quello delle grandi occasioni. Cinque ministri in fila (Roccella, Piantedosi, Calderone, Bernini e Casellati) e uno in collegamento da remoto (Nordio) – ma senza la premier Meloni – per celebrare l’8 marzo in stile giustizialista, cominciando dalla repressione (certa) in attesa dei diritti (enunciati). Suono di fanfare ed eccolo là, il nuovo reato che mette d’accordo tutti o quasi, introdotto nel codice penale con un disegno di legge varato in mezz’ora dal Consiglio dei ministri: il femminicidio. Punito con l’ergastolo.
E QUI LA PENA È CIÒ CHE CONTA di più, come spiega bene la ministra della famiglia Eugenia Roccella (autrice del provvedimento insieme al Guardasigilli Nordio) quando dice che con le leggi attuali «all’ergastolo non si arriva quasi mai per il bilanciamento fra aggravanti e attenuanti». Invece era proprio lì che si voleva arrivare. Perché il femminicidio, che «diventa un nuovo reato autonomo» punito con il carcere a vita, è una «novità dirompente, non solo giuridica ma anche sul piano culturale», parola di tutto l’esecutivo. La premier Giorgia Meloni, attraverso una nota di Palazzo Chigi, parla di «passo avanti nell’azione di sistema» e di «sferzata nella lotta a questa intollerabile piaga».
DETTAGLI però in conferenza stampa non emergono – Nordio surfa come non mai – anche se già dal pomeriggio gira una bozza che, assicurano fonti di via Arenula, ha subito modifiche ogni paio d’ore. Stando alla quale il femminicidio non sarebbe proprio un reato autonomo ma un’aggravante, inserita nel codice penale con l’articolo 577-bis che recita: «Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, è punito con l’ergastolo». In questo modo il reato di femminicidio assume una forma determinata, nel primo dei sette articoli che compongono il ddl governativo. Seguono altre aggravanti e aumenti di pena per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, violenza sessuale, stalking, revenge porn e altri reati connessi al cosiddetto codice rosso, nel ddl che «è propedeutico a un Testo unico – spiega la ministra delle Riforme Casellati – che conterrà da una parte i diritti delle donne, affinché ne abbiano consapevolezza, e dall’altra tutte le forme di negazione di quei diritti e di violenza, fino al femminicidio». Il Testo unico è atteso per l’inizio dell’estate.
MA CI SONO ALTRE NOVITÀ. Nordio le annuncia come parti integranti della «svolta epocale». Particolare attenzione è riservata alla vittima dei reati da codice rosso o ai parenti della donna uccisa: i pm hanno «l’obbligo» di ascoltarli «senza delegare la polizia giudiziaria, cosa che responsabilizza di più la magistratura», sottolinea il ministro. Un altro aspetto, aggiunge, è «l’obbligo di sentire l’opinione della vittima quando si chiede un patteggiamento, anche se non è un parere vincolante», o quando «si parla di liberazione o di attenuazione delle misure nei confronti del detenuto o per la modifica del trattamento penitenziario». In sostanza, conclude Nordio, «la figura della vittima o dei parenti viene valorizzata perché diventa a tutti gli effetti protagonista della dialettica processuale». I magistrati, poi, hanno «l’obbligo di partecipare ad almeno uno specifico corso» di formazione sui reati contro le donne.
IL MINISTRO DEGLI INTERNI Piantedosi aggiunge che con l’occasione si è intervenuti anche «limitando l’accesso ai benefici penitenziari per i reati di codice rosso» e invertendo «l’ordine sulla presunzione di adeguatezza delle misure cautelari applicate per i reati più gravi», ossia nei casi in cui sussistano esigenze cautelari, si prevede prima la custodia in carcere. Secondo la bozza trapelata da Palazzo Chigi, si introduce pure un timing: «Anche nei casi di tentato femminicidio il procuratore può revocare l’assegnazione per la trattazione del procedimento se il pm non assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato», salvo diverse esigenze d’inchiesta. E, con l’ultimo articolo del ddl, si introduce anche una «priorità di valutazione da parte della magistratura», per usare le parole della deputata meloniana Augusta Montaruli: «Questo significherà – spiega – che, se una donna viene uccisa, dovrà essere ipotizzato come primo reato il femminicidio».
IL PROVVEDIMENTO, come prevedibile, trova molti plausi, anche nell’opposizione: per le parlamentari dem della Bicamerale femminicidio (che non è stata coinvolta nella stesura della legge), il ddl «pare andare nella direzione da noi molte volte invocata e potrebbe essere un utile passo avanti». Anche se, sottolinea il Pd, occorre affiancare alla repressione azioni per la prevenzione, la cultura, l’educazione affettiva e le politiche del lavoro. Più dura la Cgil: «Le donne vogliono diritti da vive».
08/03/2025
da Il Manifesto