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La Corte di Cassazione smonta il decreto Sicurezza

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Politica italiana

17/05/2026

da il Manifesto

Michele Gambirasi

L’ufficio del Massimario della corte di Cassazione ha pubblicato la propria analisi dell’ultimo decreto sicurezza del governo, convertito in legge lo scorso 24 aprile. In 129 pagine pubblicate il 13 maggio gli ermellini hanno sottolineato tutte le criticità del quarto provvedimento securitario dell’esecutivo, a partire dai rischi di costituzionalità. Lo fanno appoggiandosi ai tanti pareri di costituzionalisti e penalisti che negli ultimi mesi hanno commentato e criticato il decreto. Solo un anno fa, per analisi simili che il Massimario pubblicò sul precedente dl Sicurezza e sul protocollo con l’Albania, i giudici finirono sotto il fuoco della maggioranza: Maurizio Gasparri di Forza Italia disse che quegli uffici erano stati «occupati dai centri sociali».

Il punto più «controverso», per stesse parole dei giudici, è il fermo preventivo di dodici ore introdotto all’articolo 7 del testo. Una misura che consente alle forze dell’ordine, prima di una manifestazione, di trattenere fino a dodici ore in questura persone ritenute sospette. Una forma di «neutralizzazione della fonte del pericolo», scrivono i giudici, che tuttavia va a sovrapporsi ad altri casi in cui è possibile privare della libertà temporaneamente una persona, come nel caso delle identificazioni. In questo caso però avrebbe «finalità non precisamente definite».

Per questo il Massimario ha dedicato un intero paragrafo ai «profili critici» della nuova norma, che sono tanti e diversi: primo fra tutti ricorda, appoggiandosi a pareri di costituzionalisti, che data l’ampia discrezionalità lasciata alle forze dell’ordine, alla fine il fermo rischia di tradursi in una «compressione del dissenso». Dove sia la discrezionalità è presto detto, e si tratta di una parola: nel testo della legge la possibilità di trattenere un manifestante è prevista sulla base di precise circostanze «anche desunte dal possesso di strumenti». In quell’«anche» ci sono tutte le possibilità del mondo. Per cui la norma non chiarisce in alcun modo «il rapporto tra la condizione oggettiva di pericolosità e il giudizio di pericolosità» E poi, ricordano, questi accertamenti di dodici ore non si capisce bene cosa siano: non può essere l’identificazione, perché esiste un altro tipo di fermo apposito, ma nemmeno le indagini, dato che non è stato commesso alcun reato.

Ma a mancare sono anche le adeguate tutele per i manifestanti. Nella prima bozza del decreto non era nemmeno previsto l’intervento di un giudice, ma nonostante questo sia stato inserito «non sono stati specificatamente indicati quali obblighi di motivazione e verbalizzazione incombano sulla polizia». Non è stata nemmeno previsto che una copia del verbale venga rilasciato alle persone fermate. Una dinamica piuttosto opaca, sperimentata in tutti suoi passaggi dai 91 anarchici che per primi si sono visti fermare mentre si accingevano a portare dei fiori davanti al casolare in cui avevano perso la vita Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone. E visti i tanti i problemi, sul caso al Massimario non è rimasto che chiedersi se questa norma fosse proprio necessaria, o se invece lo stesso scopo «non possa essere raggiunto con misure alternative, analogamente efficaci ma meno severamente incidenti sul fondamentale diritto». Che sarebbe la libertà personale.

La poca chiarezza è il tratto distintivo anche di un’altra norma bandiera del decreto, il registro separato per gli indagati quando c’è una «causa di giustificazione». Lo scudo penale per le forze dell’ordine, allargato in questo inconsueto e contorto modo perché altrimenti non si sarebbe potuto fare. Pertanto ora si arriva in questo registro separato quando si compie un reato ma «appare evidente» che si aveva un motivo per farlo tra quelli previsti dalla legge. Il Massimario ha preso in mano il vocabolario e ha ricordato che la formula «appare evidente» è contraddittoria: accostare l’«apparire», che rimanda a una percezione, all’«evidenza», un fatto accertato, dicono i giudici è una «ambiguità semantica».

Inutile infine parlare del premio per i rimpatri agli avvocati, manifestamente incostituzionale e per questo soppresso all’ultimo minuto con un altro decreto simultaneo. In modo scrupoloso i giudici lo citano comunque, anche perché è effettivamente presente nel testo approvato in parlamento. Non è mai entrato in vigore, abrogato un attimo dopo: ha già avuto la sua forzatura.

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