Secondo politici e membri del governo di centrodestra la Suprema Corte, rinviando la causa alla Corte di giustizia Ue, avrebbe dato ragione al governo sulle politiche migratorie e le deportazioni in Albania. Nulla di meno vero. Ecco perché:
Assistiamo ad un imbarazzante stillicidio di dichiarazioni strampalate da parte di politici e membri del governo di centrodestra, secondo i quali, la Suprema Corte, rinviando la causa alla Corte di giustizia Ue, avrebbe dato ragione al governo sulle politiche migratorie e le deportazioni in Albania.
Nulla di meno vero.
Per quanto non sia semplice riassumere in poche righe e in modo comprensibile anche ai “non addetti ai lavori” un’ordinanza di 35 pagine, quello che segue è il succo della questione.
1. Il giudice che è chiamato ad esprimersi sulla convalida del trattenimento in Albania della persona migrante deve verificare se sussistono tutti i presupposti di legge per autorizzare la limitazione della libertà personale con una misura così impattante come la deportazione e il trattenimento in un centro chiuso, che può durare anche molti mesi;
2. Uno di questi presupposti è la designazione di un Paese come “sicuro” o meno, nel senso che le persone migranti che provengono da un Paese designato come sicuro possono subire deportazione e trattenimento nei centri per i rimpatri;
3. Secondo la normativa (a scendere, di livello europeo, costituzionale, ordinario e amministrativo) la lista dei Paesi considerati sicuri deve essere compilata dal governo ma sono ovviamente i giudici a doverla applicare (o disapplicare) in ogni singolo caso concreto;
4. Se, ad esempio, il giudice è chiamato a convalidare il trattenimento di un cittadino d’origine egiziana e l’Egitto è nella lista dei Paesi considerati sicuri, detto giudice non convaliderà automaticamente il trattenimento ma dovrà valutare in concreto e in termini di attualità se la valutazione di sicurezza operata dal Governo sia legittima o, al contrario, irragionevole o arbitraria (perché, ad esempio, le libertà di ricercatori, sindacalisti, oppositori politici in quel Paese non sono garantite…)
5. In altre parole, il governo esercita un potere discrezionale (nella compilazione della lista) che deve essere sindacato (messo in dubbio, valutato) dal Tribunale nel caso concreto.
Ecco cosa dice esattamente la Corte: “Il giudice ordinario, sebbene non possa sostituirsi all’autorità governativa sconfinando nel fondo di una valutazione discrezionale a questa riservata ha, nondimeno, il potere-dovere di esercitare il sindacato di legittimità del decreto ministeriale, nella parte in cui inserisce un certo Paese di origine tra quelli sicuri, ove esso contrasti in modo manifesto con la normativa europea vigente in materia” e ancora “il giudice della convalida, garante, nell’esame del singolo caso, dell’effettività del diritto fondamentale alla libertà personale, non si sostituisce nella valutazione che spetta, in generale, soltanto al Ministro degli affari esteri e agli altri ministri che intervengono in sede di concerto, ma è chiamato a riscontrare, nell’ambito del suo potere istituzionale, in forme e modalità compatibili con la scansione temporale urgente e ravvicinata del procedimento de libertate, la sussistenza dei presupposti di legittimità della designazione di un certo paese di origine come sicuro, rappresentando tale designazione uno dei presupposti giustificativi della misura del trattenimento.
Pertanto, egli è chiamato a verificare, in ipotesi limite, se la valutazione ministeriale abbia varcato i confini esterni della ragionevolezza e sia stata esercitata in modo manifestamente arbitrario o se la relativa designazione sia divenuta, ictu oculi, non più rispondente alla situazione reale”.
In definitiva, il diritto di asilo è regolato da un sistema normativo multilivello, obiettivamente complesso, in cui ogni soggetto istituzionale deve esercitare il proprio potere-dovere nel rispetto dei principi generali, di rango europeo e costituzionale.
Non dimentichiamo che la nostra Costituzione, all’art. 10, ascrive al diritto di asilo una latitudine applicativa amplissima: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.”
01/01/2025
da Left
Andrea Maestri, avvocato immigrazionista e attivista per i diritti umani