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Orrori ed errori del premierato di fatto

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21/04/2026

da Il Manifesto

Francesco Pallante

La conversione dell’ennesimo decreto legge in materia di sicurezza è diventata il compendio di tutto quello che non va nel frequente utilizzo di questo strumento eccezionale, al quale il governo dovrebbe poter ricorrere solo in casi straordinari di necessità e urgenza.

È lampante la mancanza dei presupposti previsti dalla Costituzione per la decretazione d’urgenza.

Il fatto che il governo stesso abbia lasciato passare quasi venti giorni tra l’annuncio del decreto e la sua effettiva adozione è la dimostrazione che non vi era né urgenza, né necessità di intervenire tramite nuove norme. Quanto alla straordinarietà della situazione, il ricorrere di tale ulteriore presupposto è smentito dal fatto che siamo oramai almeno al quinto decreto sicurezza del governo Meloni: più di uno all’anno. Sicché, delle due l’una: o non esiste, in realtà, alcuna emergenza sicurezza oppure, se esiste, essa ha oramai assunto i caratteri dell’ordinarietà. Con la conseguenza, per consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, dell’incostituzionalità non solo del decreto legge, ma anche della legge di conversione del decreto stesso.

Rilevano, poi, le forzature imposte dalla maggioranza al dibattito parlamentare sulla conversione, sia alla camera, sia al senato, a partire dalla compressione della discussione in commissione e in aula e dall’esame fittizio degli emendamenti presentati dalle opposizioni (oltre mille in una sola giornata!). Soprattutto, però, l’autoemendamento del decreto da parte della maggioranza o del governo e l’apposizione della questione di fiducia producono, oltre all’umiliazione del parlamento (peraltro, sempre volenteroso carnefice di se medesimo), l’aggiramento della ulteriore previsione costituzionale per cui il governo adotta i decreti legge «sotto la sua responsabilità».

È chiaro, infatti, che ricattare le camere con la fiducia impone un prezzo – la crisi di governo – pressoché impossibile da pagare alla difesa delle prerogative parlamentari. Con il risultato che a essere travolto è, più in profondità, il principio democratico in base al quale approvare le leggi spetta al parlamento (organo che rappresenta tutti), anziché al governo (organo espressione di una parte soltanto), perché la legittimità di un ordinamento democratico consiste nella coincidenza, sia pure indiretta, tra governanti e governati. Sullo sfondo, vi è il profondo stravolgimento della forma di governo parlamentare, che già oggi ha reso il nostro sistema costituzionale più prossimo al premierato che al disegno dei costituenti.

Quanto al suo contenuto – disomogeneo: altro motivo di incostituzionalità -, il decreto legge 23/2026 si configura come un attacco frontale ai diritti costituzionali. Intanto, pericolosa è l’idea stessa d’intervenire in campo penale tramite decreti che potrebbero non essere convertiti, creando un periodo d’incertezza in cui i cittadini non possono prevedere le conseguenze delle loro azioni. Ma ancor più grave è che a essere travolti sono diritti fondamentali quali la libertà personale e la libertà di riunione, la base individuale e collettiva delle libertà politiche.

Il fermo preventivo, praticato nelle settimane scorse contro un gruppetto di anarchici, riporta all’Ottocento, quando i diritti, pur proclamati nelle carte costituzionali, potevano essere sempre sospesi ad arbitrio del potere. E il fatto che tale misura sia adottabile per impedire la partecipazione alle manifestazioni – unitamente a sanzioni pecuniarie, zone rosse, daspo, fogli di via… – è il più chiaro sintomo della mentalità autoritaria dei nostri governanti, dato che ciò che terrorizza il potere è esattamente l’esercizio collettivo dei diritti. Alla fine, la privazione della libertà senza reato, per tanti anni sperimentata sui migranti, è giunta ai cittadini. E già s’intende sperimentare il passo successivo, ai danni del diritto di difesa dei migranti, leso sia dalla restrizione del gratuito patrocinio, sia dalla trasformazione dell’avvocatura – una professione liberale! – in ufficio di collaborazione con la polizia (a proposito: un caloroso buongiorno alle camere penali).

Insomma: dei tre grandi ambiti in cui è suddivisibile il diritto costituzionale – fonti del diritto, forma di governo, diritti – non ce n’è uno che esca indenne da questa inquietante vicenda. Come hanno ben presente al Quirinale tanto da aver, evidentemente, preteso correzioni dal governo per promulgare la legge di conversione. È stato un bene. E se non ci sarà più tempo e il decreto dovesse decadere, come precisamente previsto dalla Costituzione, sarà anche meglio.

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